Sez. 2, Sentenza n. 5039 del 06/11/1978 (Rv. 394786 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - AZIONE DEL COMPRATORE PER FAR VALERE LA GARANZIA - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL COMPRATORE STESSO E DEL VENDITORE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - AZIONE DEL COMPRATORE PER FAR VALERE LA GARANZIA - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL COMPRATORE STESSO E DEL VENDITORE.*
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa mobile venduta, il compratore, che voglia far valere in giudizio la garanzia, ha l'Onere di provare solo il cattivo funzionamento della cosa, e non anche la causa di esso, spettando al venditore di provare che il difetto sia dipeso da causa estrinseca alla cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)