Sez. 2, Sentenza n. 3813 del 16/06/1980 (Rv. 407654 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - GARANZIA PER I VIZI E GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - DIFFERENZE - ONERI PROBATORI RELATIVI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - GARANZIA PER I VIZI E GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - DIFFERENZE - ONERI PROBATORI RELATIVI.*
La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata agli artt 1490 e seguenti cod civ, differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art 1512 dello stesso codice per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'Onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore e tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa del venditore medesimo richiesta solo ai fini dell'Obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'Onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa e destinata. (V 5039/78, mass n 394786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)