Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia del difensore ad uno o più motivi - Disposizione dei diritti sostanziali della parte - Configurabilità - Condizioni - Accertamento "a posteriori" - Necessità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore nel caso in cui, all'esito di un accertamento "a posteriori", risulti implicare una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comporti la disposizione del diritto in contesa, essendo così rimessa alla discrezionalità del difensore stesso e, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)