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Sez. 1, Sentenza n. 3941 del 06/05/1997 (Rv. 504102 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinunzia a uno o più motivi - Potere del difensore - Esclusione - Atto sottoscritto dalla parte o mandato speciale al difensore - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504102-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La "specialità" della procura richiesta per la proposizione del ricorso per Cassazione - volta a tutelare la specifica consapevolezza del conferente in ordine all'oggetto e al contenuto dell'impugnazione - rende indisponibili da parte del difensore i motivi del ricorso per la cui proposizione ha ottenuto mandato. Ne consegue che la rinunzia a uno o più motivi di ricorso non può essere rimessa alla discrezionalità tecnico - professionale del difensore, che deve perciò essere munito di ulteriore speciale mandato, in mancanza del quale l'atto di rinunzia deve essere sottoscritto anche dalla parte ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., atteso che, diversamente argomentando, si consentirebbe al difensore (privo di specifico mandato) di "svuotare" sostanzialmente l'impugnazione, così "aggirando" anche la disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. (che prevede non solo la necessità del consenso "attivo" della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)