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Sez. 1, Sentenza n. 8346 del 13/11/1987 (Rv. 455916 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - OSPEDALI - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE UMBRIA - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO - PREGRESSE POSIZIONI DEBITORIE DELL'ENTE - SUBINGRESSO DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455916-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - OSPEDALI - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE UMBRIA - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO - PREGRESSE POSIZIONI DEBITORIE DELL'ENTE - SUBINGRESSO DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CONSEGUENZE.*

Dopo la soppressione di un ente ospedaliero nella regione Umbria, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, il comune territorialmente competente subentra nella qualità di soggetto passivo delle pregresse posizioni debitorie di detto ente, nonché di gestore di esse mediante apposita "contabilità-stralcio", ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 18 marzo 1980 n. 18, con la conseguenza che al comune medesimo, non alla USL, spetta la legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole resa a carico del dante causa. (V 19/87; (V 2087/85, mass n 439997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 18/03/1980 num. 18 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)