Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 23/03/1985 (Rv. 439997 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - SENTENZA RESA NEI CONFRONTI DI UN ENTE OSPEDALIERO NELLA REGIONE LAZIO E DELL'ENTE INERENTE A RAPPORTI OBBLIGATORI - CESSAZIONE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - TITOLARITÀ - COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - UNITÀ SANITARIA LOCALE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - SENTENZA RESA NEI CONFRONTI DI UN ENTE OSPEDALIERO NELLA REGIONE LAZIO E DELL'ENTE INERENTE A RAPPORTI OBBLIGATORI - CESSAZIONE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - TITOLARITÀ - COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - UNITÀ SANITARIA LOCALE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.*
Con riguardo ad una sentenza, che sia resa nei confronti di un ente ospedaliero nella regione Lazio, venuto a cessare a seguito della legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, e che sia inerente a rapporti obbligatori anteriori all'1 gennaio 1980 (nella specie, contratto di appalto per lavori di ampliamento dell'ospedale), la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione spetta al comune territorialmente competente, non anche alla corrispondente unità sanitaria locale, atteso che secondo il combinato disposto degli artt. 61 e 66 della citata legge, della legge regionale 6 dicembre 1979 n. 93 e dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 10, il suddetto comune assume, con apposita contabilità-stralcio, le attività e passività relative ai rapporti sorti prima della indicata data.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 06/12/1979 num. 93 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)