Sez. 1, Sentenza n. 1413 del 21/03/1989 (Rv. 462242 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - INFRAZIONI VALUTARIE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AL DECRETO IRROGATIVO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - GIUDICE COMPETENTE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - INFRAZIONI VALUTARIE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AL DECRETO IRROGATIVO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - GIUDICE COMPETENTE.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, le norme processuali dettate dal capo i della legge 24 novembre 1981, n. 689 non sono applicabili alle infrazioni valutarie, che restano soggette alla disciplina procedimentale di cui al R.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, implicitamente fatta salva dall'art. 12 della legge citata. Pertanto, l'opposizione al decreto del ministro del tesoro irrogativo della sanzione pecuniaria deve essere proposta innanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie e non dinanzi al pretore quale giudice avente Competenza funzionale a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Conf 684/86, mass n 444242).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)