diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 684 del 04/02/1986 (Rv. 444242 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - DECRETO MINISTERIALE IRROGATIVO DI SANZIONE PRIMARIA PER INFRAZIONE VALUTARIA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444242-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - DECRETO MINISTERIALE IRROGATIVO DI SANZIONE PRIMARIA PER INFRAZIONE VALUTARIA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, le norme processuali dettate dal capo i della legge 24 novembre 1981 n. 689 non sono applicabili con riguardo alle infrazioni valutarie, le quali restano soggette alla disciplina procedimentale di cui al R.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928, implicitamente fatta salva dall'art. 12 della legge citata. Pertanto, sull'opposizione avverso il decreto ministeriale irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, la Competenza deve essere determinata secondo le regole ordinarie, non operando l'art. 22 della predetta legge n. 689 del 1981 circa la Competenza funzionale del pretore.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)