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Sez. U, Sentenza n. 2606 del 15/07/1969 (Rv. 342209 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO DECLARATORIO DELLA ESTINZIONE - RECLAMO - ORDINANZA COLLEGIALE DI ACCOGLIMENTO - INIMPUGNABILITA - LIMITI - SINDACABILITA CON LA SUCCESSIVA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342209-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO DECLARATORIO DELLA ESTINZIONE - RECLAMO - ORDINANZA COLLEGIALE DI ACCOGLIMENTO - INIMPUGNABILITA - LIMITI - SINDACABILITA CON LA SUCCESSIVA SENTENZA.*

L'ordinanza collegiale che, a norma dell'art.308, comma 2 cod.proc. civ., accoglie il reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'Estinzione del processo, pur non essendo impugnabile in via autonoma, e suscettibile di controllo negli ulteriori gradi del giudizio, mediante la impugnazione della sentenza, nella quale deve ritenersi trasfuso lo errore eventualmente contenuto nell'ordinanza stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)