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Sez. 1, Sentenza n. 11663 del 09/11/1995 (Rv. 494586 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Impugnazione della sentenza che chiude il procedimento irritualmente proseguito - Esperibilità.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494586-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

L'ordinanza collegiale che, a norma dell'art. 308 secondo comma cod. civ., accoglie il reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo, non è impugnabile in via autonoma - e, perciò, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. -, ma è suscettibile di controllo soltanto mediante l'impugnazione della sentenza destinata a concludere il procedimento irritualmente proseguito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)