Sez. 1, Sentenza n. 11663 del 09/11/1995 (Rv. 494586 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Impugnazione della sentenza che chiude il procedimento irritualmente proseguito - Esperibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE
L'ordinanza collegiale che, a norma dell'art. 308 secondo comma cod. civ., accoglie il reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo, non è impugnabile in via autonoma - e, perciò, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. -, ma è suscettibile di controllo soltanto mediante l'impugnazione della sentenza destinata a concludere il procedimento irritualmente proseguito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)