Sez. 2, Sentenza n. 2678 del 18/07/1969 (Rv. 342349 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UN CAPO DELLA DOMANDA - RINUNCIA IMPLICITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UN CAPO DELLA DOMANDA - RINUNCIA IMPLICITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Un capo di domanda non puo considerarsi abbandonato (con implicita rinunzia) per la sola mancata riproposizione specifica in Sede di precisazione delle conclusioni, qualora gli Atti persuadano che la parte abbia inteso insistervi. (nella specie si pretendeva abbandonata la domanda di rimozione della rete metallica, per la quale era stato chiesto ed eseguito provvedimento interinale, mancandone la reiterazione nelle conclusioni definitive e si censurava la pronunzia di accoglimento di tale capo per extrapetizione). (V. 1110-68, massima n. 332576 1959-67, massima n. 328935).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)