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Sez. 1, Sentenza n. 3009 del 25/10/1971 (Rv. 354292 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPROPOSIZIONE SPECIFICA DI UNA CONCLUSIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354292-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - MANCATA RIPROPOSIZIONE SPECIFICA DI UNA CONCLUSIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Non puo presumersi rinunciata o abbandonata una conclusione formulata nell'atto introduttivo del giudizio solo perche non espressamente e specificamente riproposta nella Sede di precisazione delle conclusioni, quando si rinvengano elementi per convincersi che, malgrado la omissione materiale, la parte abbia inteso insistere in quella determinata richiesta. (Conf 2678'69, mass n 342349; 2133'69, mass n 341417).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)