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Sez. 5 - , Sentenza n. 13802 del 17/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 278991 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Presupposti – Esigenza di nuove investigazioni – Significato – Indicazione.
Stato
decisa il 2020-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278991-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

L'art. 414 cod. proc. pen. non richiede quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo invece sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest'ultima che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)