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Sez. 6, Sentenza n. 30160 del 11/05/2004 Ud. (dep. 09/07/2004) Rv. 229453 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione del G.I.P. - Necessità - Azione penale esercitata dal P.M. in assenza di nuove investigazioni - Preclusione processuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229453-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

In presenza di un provvedimento di archiviazione si realizza una preclusione all'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che, in difetto di autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini, al P.M. non soltanto è precluso svolgere indagini e successivamente esercitare l'azione penale, ma anche è precluso l'esercizio immediato dell'azione penale successivamente all'archiviazione, quando non abbia svolto alcuna nuova investigazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)