Sez. 3, Sentenza n. 14526 del 11/10/2002 (Rv. 557842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA | Rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - Inclusione nello schema del mandato - Inammissibilità - Contratto di impiego - Configurabilità - Conseguenze - Poteri di rappresentanza - Conferimento - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA
Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 cod. civ., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi - non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali, munito di poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2138, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)