Sez. 3, Sentenza n. 20 del 05/01/1983 (Rv. 424814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - RAPPORTO TRA IMPRENDITORE AGRICOLO E FATTORE DI CAMPAGNA - INCLUSIONE NELLO SCHEMA DEL MANDATO - INAMMISSIBILITÀ - CONTRATTO DI IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - POTERI DI RAPPRESENTANZA - CONFERIMENTO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - RAPPORTO TRA IMPRENDITORE AGRICOLO E FATTORE DI CAMPAGNA - INCLUSIONE NELLO SCHEMA DEL MANDATO - INAMMISSIBILITÀ - CONTRATTO DI IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - POTERI DI RAPPRESENTANZA - CONFERIMENTO - NECESSITÀ.*
Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 cod. civ., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in Mancanza, agli Usi - non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale. (V 2593/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)