Sez. 1, Sentenza n. 6495 del 26/06/1990 (Rv. 468024 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONFLITTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - SOLUZIONE DEL CONFLITTO - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONFLITTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - SOLUZIONE DEL CONFLITTO - CRITERI.*
Il conflitto positivo di Competenza in ordine alla dichiarazione di fallimento dello stesso soggetto, in difetto di espressa normativa nella legge fallimentare, può essere denunciato con regolamento di Competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. e deve essere risolto a favore del tribunale del luogo ove è l'effettivo e preponderante centro di interessi della impresa, al momento del deposito in cancelleria del ricorso del creditore istante. (Conf 494/86, mass n 444087, sulla prima parte; (Conf 5788/82, mass n 423534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)