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Sez. 1, Sentenza n. 1981 del 22/02/2000 (Rv. 534223 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore, esercitante un' unica attività imprenditoriale, da parte di diversi Tribunali - Criterio della prevenzione - Inapplicabilità - Competenza funzionale del Tribunale del luogo ove prevalentemente si svolge l' attività amministrativa e direttiva - Presunzione di coincidenza con la sede legale, salvo idonea prova contraria.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534223-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Il criterio della prevenzione non opera nel caso che Tribunali diversi abbiano dichiarato il fallimento di un medesimo soggetto che svolge un'unica attività imprenditoriale e non invece distinte attività, in luoghi distinti e attraverso autonome organizzazioni imprenditoriali, perché in tal caso sussiste la competenza funzionale, ai sensi dell' art. 9 legge fall., del Tribunale del luogo ove è svolta prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva dell'impresa, che coincide presuntivamente con quello della sua sede legale, salva la prova contraria sull'effettivo e valido trasferimento altrove del centro di interessi della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)