Sez. 1, Ordinanza n. 11910 del 25/06/2004 (Rv. 573926 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Provvedimento emesso ai sensi dell'art. 351 cod. proc. civ. - Natura non decisoria - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di regolamento di competenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Tenuto conto che non ha contenuto decisorio il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 351 cod. proc. civ., è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza con cui, nel dedurre la competenza del Tribunale ordinario in ordine alla domanda di mantenimento dei figli, si invochi - relativamente alla dichiarazione di competenza - la natura sostanziale di sentenza del provvedimento emesso dalla Corte di appello sezione Minorenni che abbia rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza del Tribunale per i Minorenni che, con l'affidamento della figlia alla madre, abbia condannato il padre al pagamento dell'assegno di mantenimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)