Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7462 del 25/03/2013 (Rv. 625571 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decreto del presidente della corte di appello adito ai sensi degli articoli 283 e 351 cod. proc. civ. - Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio - Istanza di regolamento di competenza "ex" art. 42 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Ragioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Poiché le regole di distribuzione del potere di provvedere interne allo stesso ufficio giudiziario, e, a maggior ragione, quelle di ripartizione del potere su di uno specifico affare all'interno dell'organo cui quest'ultimo è attribuito, non integrano questioni di competenza ai sensi degli articoli 42 e 43 cod. proc. civ., è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso il decreto con cui il presidente della corte di appello, adito ai sensi degli articoli 283 e 351 cod. proc. civ., fissi l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio ai fini della decisione della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)