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Sez. L, Sentenza n. 10034 del 19/06/2012 (Rv. 622916 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Personale insegnante teorico-pratico - Trasferimento dagli enti locali nei ruoli dello Stato - Peggioramento retributivo - Illegittimità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622916-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Per il personale insegnante teorico-pratico trasferito dagli enti locali nei ruoli del personale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 124 del 1999, in analogia col personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), il legislatore, come precisato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 6 settembre 2011 in procedimento C-108/10, deve attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE, consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento". Ne consegue che il giudice di merito deve valutare, ai fini dell'esercizio del potere-dovere di immediata applicazione della norma europea provvista di effetto diretto, se, all'atto del trasferimento, il lavoratore abbia subito un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla condizione goduta immediatamente prima del trasferimento, in base ad un apprezzamento globale, non limitato cioè ad uno specifico istituto, e senza che assumano rilievo eventuali disparità coi lavoratori che, all'atto del trasferimento, già erano in servizio presso il cessionario.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)