Sez. L, Sentenza n. 20992 del 16/10/2015 (Rv. 637732 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Personale ATA - Sentenza di merito di rigetto - Successive decisioni della CEDU e della Corte di Giustizia intervenute in materia - Conseguente ricorso per cassazione - Richiesta di rimessione in termini - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La richiesta di rimessione in termini, ai sensi dell'abrogato art. 184 bis c.p.c. ovvero in forza del vigente art. 153 c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da un fatto estraneo alla sua volontà, sicché detti presupposti non ricorrono - con riferimento al ricorso per cassazione in materia di personale ATA - qualora la sentenza di merito abbia rigettato la domanda sulla base di disposizione dichiarata non conforme ai principi della Convenzione EDU e in contrasto con la direttiva n. 77/187, trattandosi di questioni che, anche prima delle pronunce della Corte EDU (nella causa Agrati ed altri) e della Corte dell'Unione Europea (nella causa C-180/10) potevano già formare oggetto dei motivi di legittimità, attesa l'avvenuta presentazione, già negli anni 2008 e 2009, di ricorsi alla CEDU di altri lavoratori in relazione alla l. n. 266 del 2005.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 19, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)