Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 07/02/2014 (Rv. 629852 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Domanda di adempimento - Richiesta di risarcimento in forma specifica - - Rapporti - Mutamento della domanda nel corso del processo - Effetti sul termine di prescrizione - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Il mutamento nel corso del giudizio della domanda di adempimento in quella di risarcimento in forma specifica, previa risoluzione del rapporto contrattuale, non ha effetti sulla decorrenza del termine di prescrizione, in quanto nel processo non viene introdotta una nuova «causa petendi» o un diverso fatto costitutivo del diritto azionato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)