Sez. L, Sentenza n. 7590 del 01/04/2011 (Rv. 616654 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Datori di lavoro esercenti attività edile - Persistenza dell'obbligo lavorativo in caso di sospensione volontaria del rapporto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, è manifestamente infondata la questione di legittimità in relazione agli articoli 3 e 53 Cost. dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 - che disciplina la misura dell'obbligo contributivo ed assistenziale in riferimento a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, escludendo le sole assenze per le quali il rapporto di lavoro è sospeso "ex lege" e non anche quelle per le quali la sospensione è concordata tra le parti - in quanto costituisce norma di carattere generale nell'ambito dell'ordinamento pensionistico ed infortunistico che il principio di corrispondenza tra retribuzione e contribuzione include l'esistenza di un limite inferiore, onde la relativa previsione non crea alcun "vulnus" al principio di capacità contributiva, né irragionevoli disparità di trattamento tra datori di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)