Sez. L, Ordinanza n. 3969 del 18/02/2011 (Rv. 616008 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Datori di lavoro esercenti attività edile - Sospensione volontaria del rapporto lavorativo - Obbligo retributivo - Permanenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 154 art. 12, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)