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Sez. 2, Sentenza n. 10444 del 21/10/1998 (Rv. 519934 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE | Previsione negoziale di un compenso forfettario - Recesso - Diritto al compenso per le prestazioni eseguite - Sussistenza - Determinazione - In misura proporzionale all'intero compenso.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519934-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE

In materia di prestazioni professionali, il recesso operato ai sensi dell'art. 2237 cod. civ. non fa perdere al prestatore d'opera recedente il diritto al compenso per le prestazioni eseguite, tale compenso non può che essere determinato alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2225 cod. civ., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)