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Sez. 3, Sentenza n. 2694 del 30/03/1988 (Rv. 458382 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458382-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*

Ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale che non importi spostamento della Competenza, la dipendenza di essa dal titolo dedotto in giudizio in via di Azione o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., deve intendersi riferita non già strettamente alla causa petendi, ma a qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus in ordine alle due domande (nella specie, concernenti, rispettivamente, la risoluzione della locazione per necessità del locatore e la ripetizione di somme corrisposte per indebiti aumenti del canone). (V 1905/83, mass n 426757; (V 3405/80, mass n 407221 e 407222; (Conf 4245/83, mass n 429175).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)