Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 21/06/1983 (Rv. 429175 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA.*
Ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale che non importi spostamento di Competenza, la dipendenza della stessa dal titolo dedotto in giudizio in via di Azione o di eccezione (art. 36 cod. proc. civ.) deve intendersi riferita non già strettamente alla causa petendi, ma a qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus. (V 2140/80, mass n 405802; (V 2600/78, mass n 391954; (V 1580/77, mass n 385293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)