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Sez. 1, Sentenza n. 15288 del 24/03/2005 Cc. (dep. 22/04/2005) Rv. 231242 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dallo stesso imputato nei confronti di sentenza per altro fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231242-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

La disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen., che prevede l'effetto estensivo dell'impugnazione, è dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Tale disposizione non è pertanto invocabile al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell'impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorchè connesso a quello oggetto di una precedente sentenza. (Nella specie, l'imputato aveva sollecitato l'estensione ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento dall'accusa di cui all'art. 323 cod. pen. con la formula 'perchè il fatto non era più previsto come reatò, degli effetti favorevoli di altra sentenza con cui il medesimo era stato assolto per insussistenza del fatto da imputazioni di falso, costituenti presupposto logico e giuridico del reato di abuso d'ufficio di cui alla precedente sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)