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Sez. 5, Sentenza n. 15446 del 17/02/2004 Cc. (dep. 01/04/2004) Rv. 228758 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Natura di rimedio straordinario - Ambito e condizioni di operatività - Effetti.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228758-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

L'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (art. 587 cod. proc. pen.) opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato. Ne deriva che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega alcuna influenza sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante o equiparato, in quanto l'effetto sospensivo è collegato, ex art. 588 cod. proc. pen., alla valida proposizione di un'impugnazione ordinaria ma è precluso al rimedio straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., né esistono casi di sospensione al di fuori di quelli eccezionali tassativamente previsti dalla legge, con la conseguenza che l'effetto estensivo dell'impugnazione, lungi dall'impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza, preordinato ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)