Sez. 3 - , Sentenza n. 6674 del 19/03/2018 (Rv. 648297 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | - Scrittura privata prodotta per la prima volta in appello - Disconoscimento effettuato con atto di costituzione successivo a precedenti udienze - Tempestività.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
In ordine alla scrittura privata prodotta per la prima volta in grado d'appello dall'appellante, deve considerarsi tempestivo il disconoscimento effettuato dall'appellato con atto di costituzione in sede di gravame, in quanto primo atto giudiziale successivo alla produzione in argomento, essendo al tal fine irrilevante l'intervenuta precedente celebrazione di un certo numero di udienze di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)