Sez. 3 - , Ordinanza n. 23669 del 10/10/2017 (Rv. 645827 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Scrittura prodotta dall'attore in sede di costituzione in giudizio - Onere del convenuto di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione - Insussistenza - Disconoscimento nella prima udienza o risposta successiva alla produzione - Sufficienza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Il convenuto contro il quale l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)