Sez. 5 - , Sentenza n. 22043 del 30/06/2020 Ud. (dep. 23/07/2020) Rv. 279357 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Assoluzione definitiva per il reato di atti persecutori – Successiva contestazione del reato di violazione di domicilio - Violazione del divieto di “bis in idem” - Esclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La pronunzia assolutoria per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell'intrusione nell'abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello "stalking", non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di "bis in idem", secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)