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Sez. 6, Sentenza n. 16846 del 01/03/2018 Ud. (dep. 16/04/2018) Rv. 273010 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Condanna passata in giudicato per il reato di atti persecutori - Successiva contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273010-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

La condanna per il reato atti persecutori passata in giudicato preclude la celebrazione del giudizio per il medesimo fatto storico pur se diversamente qualificato quale maltrattamenti in famiglia, in quanto le due fattispecie di reato sono l'una sussumibile nell'altra. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona ed, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n.200 del 2016, anche nelle ipotesi di concorso formale di reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)