Sez. L, Sentenza n. 7865 del 23/12/1986 (Rv. 449810 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI CREDITI DI LAVORO - INDICAZIONE NUMERICA DELLA SOMMA PRETESA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI CREDITI DI LAVORO - INDICAZIONE NUMERICA DELLA SOMMA PRETESA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le Disposizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. - circa l'Obbligo del ricorrente di determinare l'oggetto della domanda, di esporre i fatti e gli elementi di diritto su cui essa si fonda e d'indicare specificamente i mezzi di prova di cui egli intenda avvalersi e, in particolare, i documenti offerti in comunicazione - non implicano che la domanda di condanna al pagamento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro debba necessariamente tradursi nell'indicazione numerica della somma pretesa, giacché l'esigenza della Determinazione del petitum è soddisfatta anche dalla sola - ma completa - esposizione dei punti di riferimento per la quantificazione della pretesa, sicché ad essa possa pervenirsi mediante un mero calcolo aritmetico, sulla base dell'esposizione dei dati necessari per tale operazione. (Conf 5379/83, mass n 430294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)