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Sez. L, Sentenza n. 5379 del 17/08/1983 (Rv. 430294 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA CONCERNENTE CREDITI PECUNIARI - INDICAZIONE NUMERICA DELLA SOMMA PRETESA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEI DATI PER IL RELATIVO CALCOLO ARITMETICO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430294-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA CONCERNENTE CREDITI PECUNIARI - INDICAZIONE NUMERICA DELLA SOMMA PRETESA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEI DATI PER IL RELATIVO CALCOLO ARITMETICO - SUFFICIENZA.*

Le Disposizioni dei nn. 3, 4 e 5 dell'art. 414, cod. proc. civ. - circa l'Obbligo del ricorrente di determinare l'oggetto della domanda, di esporre i fatti e gli elementi di diritto su cui essa si fonda, con le relative conclusioni, e di indicare specificamente i mezzi di prova di cui egli intende avvalersi e in particolare i documenti offerti in comunicazione - non implicano che la domanda di condanna al pagamento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro (nella specie, differenze retributive conseguenti al riconoscimento di un inquadramento superiore) debba tradursi nell'indicazione numerica della somma pretesa, giacché l'esigenza della Determinazione del petitum è soddisfatta anche dalla sola - ma completa - esposizione dei punti di riferimento per la quantificazione della pretesa, sicché ad essa possa pervenirsi mediante un mero calcolo aritmetico sulla base dell'esposizione dei dati necessari per tale operazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)