diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 647 del 15/01/2007 (Rv. 598238 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di "franchising" - Pagamento di un credito del "franchisor" - Richiesta da parte del "franchisee" al debitore del "franchisor" - Inconfigurabilità - Idoneità ad interrompere la prescizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598238-01

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di "franchising", rimanendo il "franchisor" ed il "franchisee" soggetti autonomi e distinti tra loro, il primo non può direttamente richiedere a un debitore del secondo il pagamento di un credito del medesimo, né la comunicazione scritta (nel caso, lettera) indirizzatagli a nome e per conto di quest'ultimo può valere ad interromperne la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)