Sez. L, Sentenza n. 9046 del 16/04/2007 (Rv. 596176 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Provenienza da soggetto dichiaratosi rappresentante del titolare del diritto - Validità ed efficacia dell'atto - Specifiche formalità - Esclusione - Prova del potere di rappresentanza - Presunzioni - Applicabilità - Fattispecie relativa a telegramma sottoscritto da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell'atto giuridico stragiudiziale, poi designato dal lavoratore quale difensore munito di procura per l'esercizio della relativa azione in via giudiziale.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Anche se l'atto di costituzione in mora - idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione - richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nella cui motivazione non era stato spiegato perché il conferimento della procura alle liti ad un legale per il recupero del credito in via giudiziaria relativo ad interessi e rivalutazione su ratei pensionistici non potesse essere utilizzato come argomento di prova per dedurne che lo stesso avesse ricevuto mandato per ottenere in via stragiudiziale il pagamento del medesimo credito con l'invio di un telegramma a sua firma, senza che la circostanza che il conferimento della procura alle liti fosse presumibilmente successivo alla spedizione dell'atto stragiudiziale e al compimento della prescrizione potesse essere di ostacolo alla valutazione di quei fatti, in funzione della prova dell'esistenza del potere rappresentativo, proprio in virtù dell'affermata libertà di forma caratterizzante quest'ultimo aspetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)