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Sez. L, Sentenza n. 19907 del 05/10/2004 (Rv. 577526 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Riservata al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al pagamento dell' indennità quadri in favore dei dipendenti delle Ferrovie.
Stato
decisa il 2004-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577526-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune è operazione ermeneutica riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di interpretazione del contratto e della completezza e non contraddittorietà della motivazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in tema di pagamento in favore di un dipendente delle FF.SS. dell' indennità quadri - base, posizione e superminimo - prevista dall'accordo sindacale nazionale del 13 maggio 1993, premesso il carattere innovativo, e non ricognitivo, dell'accordo nazionale del 1996 rispetto a quello del 1993, ha riconosciuto al ricorrente la predetta indennità solo nella prima misura, alla stregua del menzionato accordo, integrato dal prospetto allegato del 13 luglio 1993, in quanto dirigente non rientrante tra i dirigenti operatori centrali degli uffici specificamente indicati per l'attribuzione della seconda o della terza misura.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 13/05/1993, Contr. Coll. 12/06/1996, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)