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Sez. L, Sentenza n. 5427 del 07/04/2003 (Rv. 561948 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Riservata al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al pagamento della indennità " di posizione " in favore dei dipendenti delle Ferrovie.
Stato
decisa il 2003-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561948-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune è operazione ermeneutica riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di interpretazione del contratto e della completezza e non contraddittorietà della motivazione (Nella specie, la S.C. ha cassato per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione la sentenza del giudice di merito in tema di pagamento in favore dei dipendenti delle FF.SS. della indennità cosiddetto " di posizione" prevista dagli allegati 2 e 3 dell'accordo sindacale nazionale del 13.5.1993, attuativo del CCNL 1990/1992; in particolare, la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione laddove essa aveva operato una ricostruzione interpretativa degli accordi collettivi sotto il profilo della razionalità e ragionevolezza (controllo sottratto al giudice di merito ed estraneo ai canoni interpretativi contrattuali), ritenendo che, pur in mancanza di una espressa menzione della cità ove lavorava il ricorrente tra quelle che giustificavano l'attribuzione della indennità' di posizione in misura minima, allo stesso si potesse ritenere ugualmente dovuta l'indennità in misura minima in quanto la città ove lavorava era inserita in un compartimento facente capo ad altra città in relazione alla quale l'indennità di posizione era dovuta in misura minima).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 13/05/1993, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)