Sez. 4 - , Sentenza n. 44180 del 03/10/2019 Cc. (dep. 30/10/2019) Rv. 277693 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE | Omessa indicazione dell'avviso di chiedere la sospensione con messa alla prova - Effetti della pronuncia di incostituzionalità n. 210 del 2016 sui procedimenti pendenti – Provvedimento di rimessione in termini al fine di richiedere la messa alla prova – Abnormità – Esclusione – Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE
In tema di procedimento per decreto, non è abnorme il provvedimento che - anziché dichiarare la nullità del decreto penale di condanna privo dell'avviso della facoltà per l'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui tale avviso non prevede – rimetta in termini l'imputato al fine di richiedere la messa alla prova, trattandosi di provvedimento che corrisponde ad un atto previsto dall'ordinamento e che non crea una situazione di stallo altrimenti non risolvibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)