Sez. 3 - , Sentenza n. 14727 del 05/02/2019 Ud. (dep. 04/04/2019) Rv. 275567 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE | Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa indicazione dell'avviso di chiedere la sospensione con messa alla prova - Effetti della pronuncia di incostituzionalità n. 210 del 2016 sui procedimenti pendenti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE
In tema di procedimento per decreto, la nullità del decreto penale di condanna che, privo dell'avviso della facoltà per l'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, sia stato sì emesso prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, ma notificato al destinatario in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui tale avviso non prevede - può essere eccepita alla prima udienza utile del giudizio instauratosi con l'opposizione successiva a detta pronuncia della Corte costituzionale, non incorrendo l'imputato nella preclusione di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., a condizione tuttavia che a tale eccezione segua la richiesta di messa alla prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo informativo, presidiato dalla sanzione di nullità, non può ridursi ad un mero requisito formale, essendo invece strumentale all'effettivo esercizio del diritto di difesa che si estrinseca nella stessa richiesta di accesso al beneficio altrimenti precluso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 bis, Cod. Pen. art. 180, Cod. Pen. art. 182, Cod. Pen. art. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)