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Sez. L, Sentenza n. 3002 del 06/07/1977 (Rv. 386561 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - PATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO ESCLUDENTE UNA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - NULLITA - CONGLOBAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE NELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - DEDUZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386561-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - PATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO ESCLUDENTE UNA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - NULLITA - CONGLOBAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE NELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - DEDUZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*

Il patto, individuale o collettivo, che escluda una maggiorazione di compenso per il lavoro notturno, e nullo per contrarieta alla norma imperativa di cui al secondo comma dell'art 2108 cod civ. e il datore di lavoro che sostenga di avere conglobato la detta maggiorazione nella retribuzione ordinaria, ha l'Onere di provare l'esatto ammontare della somma corrisposta a titolo ordinario e di quella corrisposta a titolo di maggiorazione. (V 3367/71, mass n 354932; (V 1693/70, mass n 347631).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)