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Sez. 2, Ordinanza n. 21138 del 29/07/2024 (Rv. 671979-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO | Indennizzo ex art. 2041 c.c. - Determinazione - Funzione Recuperatoria - Sussistenza - Funzione Corrispettiva - Esclusione - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671979-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO

L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l'indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell'utile di impresa e correlati al valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall'esecuzione di dette opere, così assicurando all'appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere).

Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)