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Sez. 6, Sentenza n. 1320 del 03/11/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115881 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - UDIENZA -REATI COMMESSI IN UDIENZA(GIUDIZIO IMMEDIATO) - FALSA TESTIMONIANZA - LETTURA DI ATTI DEL PROCEDIMENTO CHE HA DATO LUOGO ALL'INCRIMINAZIONE DEL TESTE - DIVIETO DELLA LETTURA DI ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTO PENALE NON ANCORA DEFINITO CON SENTENZA IRREVOCABILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115881-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - UDIENZA -REATI COMMESSI IN UDIENZA(GIUDIZIO IMMEDIATO) - FALSA TESTIMONIANZA - LETTURA DI ATTI DEL PROCEDIMENTO CHE HA DATO LUOGO ALL'INCRIMINAZIONE DEL TESTE - DIVIETO DELLA LETTURA DI ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTO PENALE NON ANCORA DEFINITO CON SENTENZA IRREVOCABILE - ESCLUSIONE.*

Il divieto della lettura di Atti relativi ad un altro procedimento penale non ancora definito con sentenza irrevocabile, sancito dall'art 466, secondo comma cod proc pen, non e operante nel caso di reato commesso in udienza (nella specie, falsa testimonianza), in quanto gli Atti del procedimento, nel corso del quale e stato commesso il reato, vengono a costituire la notitia criminis, e pertanto sono in tutto e per tutto equiparabili ai rapporti ed agli altri Atti di cui la lettura e consentita ai sensi del primo comma del citato articolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)