Sez. 3, Sentenza n. 6276 del 13/03/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181144 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - GIUDIZIO IMMEDIATO PER FALSA TESTIMONIANZA - DEPOSIZIONI - LETTURA OD INDICAZIONE DI UTILIZZABILITÀ - OMISSIONE IN ENTRAMBI I GIUDIZI - CONSEGUENZA: NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - GIUDIZIO IMMEDIATO PER FALSA TESTIMONIANZA - DEPOSIZIONI - LETTURA OD INDICAZIONE DI UTILIZZABILITÀ - OMISSIONE IN ENTRAMBI I GIUDIZI - CONSEGUENZA: NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
Nel procedimento per falsa testimonianza, gli Atti di quello principale sospeso possono essere legittimamente acquisiti, purché essi siano già stati resi pubblici nel dibattimento del giudizio principale. Nell'ipotesi in cui sia mancato questo adempimento o degli Atti stessi non sia stata data lettura effettiva o specificamente indicata l'utilizzabilità nel verbale del procedimento per falsa testimonianza, trova applicazione l'art. 475 n. 5 bis cod. proc. pen. e la sentenza è pertanto nulla. (V mass n 115881; (V mass n 122659; (V mass n 129277; (V mass n 130878; (V mass n 143630; (V mass n 165585; (V mass n 176472).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 466 bis, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 5, Legge 17/02/1987 num. 29 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)