Sez. 1, Sentenza n. 10107 del 14/07/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211402 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Legge 7 agosto 1997 n. 267 - Disciplina transitoria prevista dall'art. 6 di detta legge - Imputato in procedimento connesso che si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Utilizzazione - Legittimità - Dichiarazioni difformi rese - Valutazione prudente del giudice - Necessità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO
La nuova citazione dell'imputato in procedimento connesso, che in precedenza aveva rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, non determina di per sè in modo automatico la sopravvenuta inutilizzabilità delle prime dichiarazioni che, invece, una volta acquisite legittimamente secondo la normativa all'epoca vigente, restano nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate dal giudice, allorché il dichiarante si sia di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere o non si sia presentato. Qualora, invece, l'imputato in procedimento connesso abbia accettato di sottoporsi all'esame e le nuove dichiarazioni contrastino con quelle predibattimentali, il giudice di merito ha il compito di porre a raffronto e di valutare, con prudente apprezzamento, le due diverse versioni, al fine di stabilire quale debba ritenersi attendibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)