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Sez. 1, Sentenza n. 10795 del 25/06/1999 Ud. (dep. 22/09/1999) Rv. 214110 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Art. 6 della legge n. 267 del 1997 - Applicazione in appello con il recupero mediante riscontro delle dichiarazioni precedentemente rese - Deduzione in cassazione della mancata applicazione del meccanismo di recupero previsto dalla sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214110-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

Allorché nel giudizio di appello si sia provveduto, a norma dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, al recupero, mediante conferma proveniente da altri elementi di prova, del contenuto narrativo di dichiarazioni rese precedentemente da soggetti compresi nelle categorie indicate dall'art. 513 cod. proc. pen., non v'è più spazio per l'operatività, nel processo, del meccanismo di recupero introdotto dalla sentenza 2 novembre 1998 n. 361 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del citato art. 513, in quanto gli specifici obiettivi perseguiti dall'intervento demolitorio e manipolativo di detta sentenza risultano già compiutamente realizzati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)