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Sez. 3, Sentenza n. 3122 del 25/10/1974 (Rv. 371600 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA NEL PERIODO D'INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - SCADENZA PRIMA DEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - INAPPLICABILITA - TERMINE PROROGATO - SCADENZA AL 17 SETTEMBRE 1970.*
Stato
decisa il 1974-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371600-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA NEL PERIODO D'INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - SCADENZA PRIMA DEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - INAPPLICABILITA - TERMINE PROROGATO - SCADENZA AL 17 SETTEMBRE 1970.*

Allorquando i venti giorni previsti dall'art 369 cod proc civ per il deposito del ricorso per Cassazione siano scaduti durante il periodo d'inagibilita della Sede della Corte di Cassazione in Roma, ma prima dell'inizio del periodo feriale, il ricorrente non puo beneficiare della sospensione dei termini, stabilita dalla legge 7 ottobre 1969, n 742, ed il termine per effettuare il deposito del ricorso, prorogato per effetto del DL 9 aprile 1948 n 437 e del DM 1 settembre 1970, scade inderogabilmente il 17 settembre 1970 (Conf 2846'71, mass n 354061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., DM 01/09/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)