Sez. 3, Sentenza n. 4466 del 21/02/1990 Ud. (dep. 02/04/1990) Rv. 183875 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - TRASFORMAZIONE DI SOFFITTA IN MANSARDA - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - TRASFORMAZIONE DI SOFFITTA IN MANSARDA - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*
La trasformazione di una soffitta, il cui tetto sia parzialmente crollato, in una mansarda abitabile, non costituisce intervento di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 31 lettera C) della legge 5 agosto 1978, n. 457; perciò la esecuzione di tali lavori in difetto di concessione edilizia è punita ai sensi dell'art. 20 lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (V mass n 171627).*
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)